Conseguimento del patentino per il ciclomotore

Conseguimento del Patentino per il Ciclomotore


Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni e dal 01/07/2005 il maggiorenne che non sia titolare di patente di guida deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dall'Ufficio Periferico del S.I.I.T Trasporti (ex Motorizzazione), a seguito si specifico corso (da frequentare se il candidato è minorenne) con prova finale.
Tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età a partire dall'1/10/2005 hanno l'obbligo di conseguire per esame il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età entro il 30/09/2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione di apposita istanza completa di versamenti secondo le tariffe in uso e di certificato medico di data non anteriore a sei mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria "A", rilasciato da un medico di medicina generale che deve attestare il possesso da parte del richiedente di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore". Dovrà inoltre essere allegato all'istanza l'attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola.

Durata dei corsi

I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite:

  • 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
  • 6 ore da destinare alla segnaletica e alle altre norme di circolazione;
  • 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.

Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.
Il certificato d'idoneità per la guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti del programma. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive; nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.
L'ammissione all'esame, del candidato minorenne, è subordinata all'assenso scritto del genitore che esercita la patria potestà o di un tutore.

Informazioni aggiuntive

Agenzia Levante di A&M s.r.l. Studio di Consulenza e Pratiche Automobilistiche
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